Piano Economico Finanziario (PEF) e Asseverazione 2025

Piano Economico Finanziario (PEF) e Asseverazione

PEF è l’acronimo di Piano Economico e Finanziario. Si tratta dello strumento che consente di rappresentare in modo strutturato i dati economici e finanziari di un business plan, relativo a un progetto specifico o all’intera attività di un’impresa, in un determinato arco temporale. La finalità del PEF è mostrare la redditività di un progetto, calcolata come differenza tra ricavi e costi previsti, e verificarne la sostenibilità finanziaria, ovvero la capacità di coprire l’investimento attraverso i flussi di entrata generati.

Un piano economico finanziario completo si articola generalmente in tre sezioni. La parte economica espone i ricavi attesi e i costi fissi e variabili, fino a determinare l’utile netto. La parte finanziaria, spesso integrata nella stessa tabella, parte dall’utile netto e include variazioni in aumento e diminuzione (ad esempio ammortamenti e investimenti), fino a individuare il cash flow del progetto e quello cumulato, che misurano la liquidità generata o assorbita nel tempo. Infine, lo stato patrimoniale – non sempre allegato, ma fondamentale – rappresenta attività e passività secondo lo schema civilistico, seppur in forma semplificata. Alla base del PEF vi sono sempre le cosiddette assumption, ovvero le ipotesi iniziali su costi, ricavi e parametri finanziari utilizzati per costruire le previsioni.

La durata del PEF inizia solitamente con il primo investimento e copre l’intero arco di vita del progetto. Nei casi di progetti a tempo indeterminato, viene esteso almeno fino a quando i flussi generati riescono a coprire interamente il capitale investito.

Per quanto riguarda l’asseverazione del piano economico finanziario, l’aggiornamento di aprile 2024 al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha confermato che l’asseverazione può essere rilasciata esclusivamente da società di revisione abilitate e regolarmente iscritte all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Affidarsi a soggetti non autorizzati comporta l’invalidità del PEF e, nei casi di gare o bandi pubblici, l’esclusione automatica dalla procedura.